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Separazione - Scioglimento/Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Modifica delle condizioni di separazione o di divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile
Come Fare:
Con la Legge 162/2014, entra in vigore dall’ 11 dicembre 2014 la possibilità per il cittadino di procedere:
- alla separazione consensuale
- allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
mediante dichiarazione resa di fronte all’Ufficiale di Stato Civile e con l’assistenza facoltativa di un avvocato. Le parti devono compilare le dichiarazioni per avviare il procedimento allegando un documento di riconoscimento valido. L’Ufficio di Stato Civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge, l’Ufficio stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti. A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all’Ufficiale di Stato Civile di volersi separare o divorziare e nello stesso giorno l’Ufficiale di Stato Civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni. Trascorsi i 30 giorni, l’Ufficiale di Stato Civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.
Tuttavia NON è possibile ricorrere a questa procedura semplificata:
- in presenza di figli minori della coppia
- in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci.